TIPI DI INTERVENTO
Primo intervento: isolamento termico
Il primo intervento trainante è costituito dall’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio nella misura di almeno il 25% della superficie lorda dello stesso.
Nella pratica il risultato può essere ottenuto attraverso il c.d. cappotto termico, intervento che consiste nell’apposizione di materiale isolante (del tipo rispettoso dei criteri ambientali minimi disciplinati dal Decreto ministeriale 1° ottobre 2017) lungo le pareti esterne disperdenti dell’edificio (solai, pilastri e infissi), con incremento dello spessore delle pareti stesse e conseguente modifica di infissi, davanzali, ringhiere etc..
È possibile anche apporre il materiale isolante nelle pareti interne delle singole abitazioni, se all’interno esistono pareti libere per garantire il risultato del 25% richiesto dalla norma. Un risultato simile si ottiene attraverso il cosiddetto “insufflaggio”, ovvero l’inserimento di materiale isolante all’interno delle intercapedini delle pareti vuote.
Il rischio è che l’insufflaggio non sia in grado di garantire l’obiettivo previsto dalla legge dell’isolamento del 25% dell’edificio, quando ad esempio le intercapedini delle pareti vuote siano poche nella struttura dell’immobile.
Secondo intervento: sostituzione impianto di riscaldamento
Il secondo intervento trainante è costituito dalla sostituzione (e, attenzione, non dall’aggiunta) dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con un impianto a pompa di calore o a condensazione, con impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda.
L’impianto a pompa di calore consiste in un compressore alimentato ad energia elettrica (e che può anche sfruttare quindi l’alimentazione di pannelli fotovoltaici), che pompa energia da un ambiente a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta.
Possono operare sia per riscaldare l’edificio che per raffreddarlo. Il loro funzionamento è adeguato se viene prodotta acqua a temperatura intorno ai 40 gradi centigradi.
Questo valore, è sufficiente a riscaldare adeguatamente un ambiente nel quale sono apposti i pannelli radianti a pavimento o a soffitto, ma non è sufficiente a garantire il risultato se l’ambiente è riscaldato da radiatori.
Pertanto nel caso in cui non sia possibile apporre i pannelli radianti nell’abitazione, per conseguire il risultato di efficienza energetica è necessario abbinare a questo intervento trainate anche l’isolamento termico dell’edificio. La caldaia a condensazione funziona sfruttando il calore dei fumi di combustione che raffreddandosi producono una condensa, trasmessa attraverso canne fumarie apposite (capaci cioè di garantire la propria tenuta in presenza di condensa e quindi di umidità).
Essa funziona producendo una temperatura dell’acqua a 45 gradi centigradi, ma è in grado di garantire il proprio funzionamento anche in caso di temperature superiori (fino a 65 gradi centigradi), per cui è maggiormente compatibile con un impianto di riscaldamento a termosifoni, e non necessita del pavimento radiante.
Tuttavia non garantisce il salto di due classi richiesto dalla legge per ottenere il beneficio fiscale, e deve essere abbinato all’intervento di isolamento termico.
Terzo intervento: adeguamento sismico
Il terzo intervento trainante è costituito dall’adeguamento sismico dell’edificio (si tratta del cosiddetto “sisma bonus”) ai sensi dell’articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del Decreto Legge n. 63/2013.
La norma appena richiamata aveva già introdotto il sisma bonus in percentuali inferiori, per gli interventi di adeguamento sismico elencati al comma 1, lettera i) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sul reddito (“1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: ….i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”).
Gli interventi in base ai quali il contribuente maturerà il diritto a beneficiare del Superbonus 110% sono quindi quelli indicati da quest’ultima norma. Inoltre il comma 1 sexies del richiamato articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013 calcola nella detrazione anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (“1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili”)
Accanto a questi interventi trainanti, beneficiano della detrazione, se compiuti unitamente a uno degli interventi sopra descritti, anche i cosiddetti interventi trainati. Si tratta degli interventi già previsti dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013.
Sono interventi trainati:
Chi può usufruire del Superbonus 110 per cento e per quali tipi di fabbricati o abitazioni?
Hanno titolo ad usufruire del “superbonus” gli interventi eseguiti su:
Di conseguenza vengono ricompresi nell’agevolazione anche gli interventi che vengono eseguiti sulle seconde case.
Sono invece espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
Il primo intervento trainante è costituito dall’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio nella misura di almeno il 25% della superficie lorda dello stesso.
Nella pratica il risultato può essere ottenuto attraverso il c.d. cappotto termico, intervento che consiste nell’apposizione di materiale isolante (del tipo rispettoso dei criteri ambientali minimi disciplinati dal Decreto ministeriale 1° ottobre 2017) lungo le pareti esterne disperdenti dell’edificio (solai, pilastri e infissi), con incremento dello spessore delle pareti stesse e conseguente modifica di infissi, davanzali, ringhiere etc..
È possibile anche apporre il materiale isolante nelle pareti interne delle singole abitazioni, se all’interno esistono pareti libere per garantire il risultato del 25% richiesto dalla norma. Un risultato simile si ottiene attraverso il cosiddetto “insufflaggio”, ovvero l’inserimento di materiale isolante all’interno delle intercapedini delle pareti vuote.
Il rischio è che l’insufflaggio non sia in grado di garantire l’obiettivo previsto dalla legge dell’isolamento del 25% dell’edificio, quando ad esempio le intercapedini delle pareti vuote siano poche nella struttura dell’immobile.
Secondo intervento: sostituzione impianto di riscaldamento
Il secondo intervento trainante è costituito dalla sostituzione (e, attenzione, non dall’aggiunta) dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con un impianto a pompa di calore o a condensazione, con impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda.
L’impianto a pompa di calore consiste in un compressore alimentato ad energia elettrica (e che può anche sfruttare quindi l’alimentazione di pannelli fotovoltaici), che pompa energia da un ambiente a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta.
Possono operare sia per riscaldare l’edificio che per raffreddarlo. Il loro funzionamento è adeguato se viene prodotta acqua a temperatura intorno ai 40 gradi centigradi.
Questo valore, è sufficiente a riscaldare adeguatamente un ambiente nel quale sono apposti i pannelli radianti a pavimento o a soffitto, ma non è sufficiente a garantire il risultato se l’ambiente è riscaldato da radiatori.
Pertanto nel caso in cui non sia possibile apporre i pannelli radianti nell’abitazione, per conseguire il risultato di efficienza energetica è necessario abbinare a questo intervento trainate anche l’isolamento termico dell’edificio. La caldaia a condensazione funziona sfruttando il calore dei fumi di combustione che raffreddandosi producono una condensa, trasmessa attraverso canne fumarie apposite (capaci cioè di garantire la propria tenuta in presenza di condensa e quindi di umidità).
Essa funziona producendo una temperatura dell’acqua a 45 gradi centigradi, ma è in grado di garantire il proprio funzionamento anche in caso di temperature superiori (fino a 65 gradi centigradi), per cui è maggiormente compatibile con un impianto di riscaldamento a termosifoni, e non necessita del pavimento radiante.
Tuttavia non garantisce il salto di due classi richiesto dalla legge per ottenere il beneficio fiscale, e deve essere abbinato all’intervento di isolamento termico.
Terzo intervento: adeguamento sismico
Il terzo intervento trainante è costituito dall’adeguamento sismico dell’edificio (si tratta del cosiddetto “sisma bonus”) ai sensi dell’articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del Decreto Legge n. 63/2013.
La norma appena richiamata aveva già introdotto il sisma bonus in percentuali inferiori, per gli interventi di adeguamento sismico elencati al comma 1, lettera i) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sul reddito (“1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: ….i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”).
Gli interventi in base ai quali il contribuente maturerà il diritto a beneficiare del Superbonus 110% sono quindi quelli indicati da quest’ultima norma. Inoltre il comma 1 sexies del richiamato articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013 calcola nella detrazione anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (“1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili”)
Accanto a questi interventi trainanti, beneficiano della detrazione, se compiuti unitamente a uno degli interventi sopra descritti, anche i cosiddetti interventi trainati. Si tratta degli interventi già previsti dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013.
Sono interventi trainati:
- l’installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In ogni caso la detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia;
- l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;
- la sostituzione degli infissi.
Chi può usufruire del Superbonus 110 per cento e per quali tipi di fabbricati o abitazioni?
Hanno titolo ad usufruire del “superbonus” gli interventi eseguiti su:
- parti comuni di edifici (es. condominio);
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
- singole unità immobiliari.
Di conseguenza vengono ricompresi nell’agevolazione anche gli interventi che vengono eseguiti sulle seconde case.
Sono invece espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).