LIMITI DI SPESA
Esame di quali sono le modalità con cui calcolare la detrazione
La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute da parte del contribuente e comunque non oltre i tetti di spesa che sono stati sopra elencati.
L’applicazione dell’aliquota agevolativa deve essere fatta secondo il principio di cassa (cioè al momento dell’effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza (cioè alla data di ultimazione della prestazione corrisposte) per quanto riguarda le imprese e le società.
L’importo della detrazione (il 110% della spesa effettivamente sostenuta) deve essere diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila per ogni annualità).
Una volta calcolata la quota di competenza dell’anno della detrazione, se le imposte che sono derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo non detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e quindi si perde.
Per questo motivo può essere utile, invece della detrazione esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:
Il credito di imposta può essere riportato in compensazione con l’insieme di tutte le imposte e i contributi che il contribuente deve versare. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario.
Previsto inoltre che per il “super-bonus” non sussistano dei limiti alla possibilità di compensazione: non trova infatti applicazione il limite generale di compensazione normalmente fissato in 700 mila Euro.
Il credito di imposta può anche essere compensato con i debiti fiscali che sono a carico del contribuente e non si applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1500 Euro.
Il credito di imposta può essere inoltre ceduto a terzi siano esse persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Rapido esame delle modalità di esercizio dell’opzione per la trasformazione della detrazione in crediti di imposta
L’opzione per usufruire dello sconto o della trasformazione del credito di imposta non deve essere esercitata una volta per tutte, infatti l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL).
Gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due: il primo stato avanzamento lavori deve comprendere almeno il 30% dei lavori complessivi e il secondo almeno il 60% degli stessi.
L’esercizio dell’opzione per la trasformazione del credito di imposta e la cessione deve essere esercitata telematicamente, anche mediante intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione.
Le modalità operative sono demandate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione per la cessione o lo sconto è estesa non solo all’eco bonus ed al sisma bonus al 110% ma anche ad altri interventi edilizi che beneficiano di detrazioni di importo inferiore, quali ad esempio il cosiddetto bonus “facciate” previsto per la sola pulitura e tinteggiatura esterna dell’edificio, oppure gli “eco bonus” che non rientrano nel “superbonus” perché, ad esempio, non comportano l’innalzamento delle due classi energetiche dell’edificio.
La comunicazione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per i lavori relativi al super bonus i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento, e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dei lavori. Alla comunicazione per la cessione del credito dovrà seguire l’accettazione da parte del cessionario o, in alternativa, l’ulteriore cessione a soggetti terzi, banche comprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Il credito potrà essere poi trasferito anche dagli altri cessionari.
Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
Per gli interventi di rinforzo strutturale la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Con particolare riferimento all’intervento prospettato dall’Istante di “riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio”, si fa presente che per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 05/06/2013, per quanto concerne gli interventi c.d. trainati (che accedono cioè al superbonus solo se effettuati congiuntamente a quelli trainanti), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate definisce puntualmente quali sono questi interventi e i loro limiti di spesa, ovvero:
La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute da parte del contribuente e comunque non oltre i tetti di spesa che sono stati sopra elencati.
L’applicazione dell’aliquota agevolativa deve essere fatta secondo il principio di cassa (cioè al momento dell’effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza (cioè alla data di ultimazione della prestazione corrisposte) per quanto riguarda le imprese e le società.
L’importo della detrazione (il 110% della spesa effettivamente sostenuta) deve essere diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila per ogni annualità).
Una volta calcolata la quota di competenza dell’anno della detrazione, se le imposte che sono derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo non detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e quindi si perde.
Per questo motivo può essere utile, invece della detrazione esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:
- invece della detrazione, il contribuente ha la facoltà di scegliere di optare per avere lo sconto in fattura su quello che è il corrispettivo dovuto al soggetto fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
- in alternativa, il contribuente può trasformare la detrazione in un credito di imposta.
Il credito di imposta può essere riportato in compensazione con l’insieme di tutte le imposte e i contributi che il contribuente deve versare. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario.
Previsto inoltre che per il “super-bonus” non sussistano dei limiti alla possibilità di compensazione: non trova infatti applicazione il limite generale di compensazione normalmente fissato in 700 mila Euro.
Il credito di imposta può anche essere compensato con i debiti fiscali che sono a carico del contribuente e non si applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1500 Euro.
Il credito di imposta può essere inoltre ceduto a terzi siano esse persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Rapido esame delle modalità di esercizio dell’opzione per la trasformazione della detrazione in crediti di imposta
L’opzione per usufruire dello sconto o della trasformazione del credito di imposta non deve essere esercitata una volta per tutte, infatti l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL).
Gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due: il primo stato avanzamento lavori deve comprendere almeno il 30% dei lavori complessivi e il secondo almeno il 60% degli stessi.
L’esercizio dell’opzione per la trasformazione del credito di imposta e la cessione deve essere esercitata telematicamente, anche mediante intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione.
Le modalità operative sono demandate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione per la cessione o lo sconto è estesa non solo all’eco bonus ed al sisma bonus al 110% ma anche ad altri interventi edilizi che beneficiano di detrazioni di importo inferiore, quali ad esempio il cosiddetto bonus “facciate” previsto per la sola pulitura e tinteggiatura esterna dell’edificio, oppure gli “eco bonus” che non rientrano nel “superbonus” perché, ad esempio, non comportano l’innalzamento delle due classi energetiche dell’edificio.
La comunicazione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per i lavori relativi al super bonus i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento, e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dei lavori. Alla comunicazione per la cessione del credito dovrà seguire l’accettazione da parte del cessionario o, in alternativa, l’ulteriore cessione a soggetti terzi, banche comprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Il credito potrà essere poi trasferito anche dagli altri cessionari.
Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
Per gli interventi di rinforzo strutturale la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Con particolare riferimento all’intervento prospettato dall’Istante di “riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio”, si fa presente che per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 05/06/2013, per quanto concerne gli interventi c.d. trainati (che accedono cioè al superbonus solo se effettuati congiuntamente a quelli trainanti), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate definisce puntualmente quali sono questi interventi e i loro limiti di spesa, ovvero:
- sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati;
limite di spesa – 60.000 euro per ciascun immobile; - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici;
limite di spesa – 60.000 euro per ciascun immobile; - sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale;
limite di spesa – 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora sia sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato; - installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
limite di spesa – 3.000 euro, per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari come detto a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica; - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici;
limite di spesa – 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; - installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
limite di spesa – 1.000 euro per ogni kWh.