BENEFICIARI
Quali sono i soggetti che possono usufruire del Superbonus 110 per cento?
I contribuenti titolati ad usufruire del “superbonus” sono:
Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino soggetti che esercitino attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi potranno beneficiare della agevolazione fiscale.
Esistono dei limiti relativi alla spesa sostenuta?
La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%:
Gli interventi relativi al cosiddetto ecobonus finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio devono avere come conseguenza il miglioramento delle prestazioni energetiche stesse di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato con il rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo.
Gli interventi di isolamento termico in particolare dovranno rispettare i requisiti che un apposito decreto ha fissato.
I contribuenti titolati ad usufruire del “superbonus” sono:
- le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
- i condomini;
- gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali, che rispettino i requisiti europei dell’in house providing, per gli immobili di loro proprietà e per quelli gestiti per conto dei comuni. Per tali soggetti è previsto anche un tempo più lungo per la realizzazione degli interventi fino al 30 giugno 2023;
- le cooperative di abitazioni per gli immobili da esse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci;
- gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, le associazioni di promozione sociale registrate;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, sulle parti di immobili destinati a spogliatoi;
Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino soggetti che esercitino attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi potranno beneficiare della agevolazione fiscale.
Esistono dei limiti relativi alla spesa sostenuta?
La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%:
- per gli interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari; 40 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per con-domini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità;
- per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari ad Euro 30 mila per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; ad Euro 20 mila per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per unità abitativa negli edifici con più di otto unità;
- per gli interventi di installazione di pannelli solari: il tetto di spesa è pari ad euro 48 mila e comunque 2400 Euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione.
Gli interventi relativi al cosiddetto ecobonus finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio devono avere come conseguenza il miglioramento delle prestazioni energetiche stesse di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato con il rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo.
Gli interventi di isolamento termico in particolare dovranno rispettare i requisiti che un apposito decreto ha fissato.
- gli interventi del cosiddetto “sisma bonus”, finalizzati al miglioramento delle prestazioni antisismiche dell’edificio, devono comportare il miglioramento di almeno una classe;
- interventi che vengono definiti come “trainati” possono beneficiare del regime agevolativo solo nel caso in cui siano stati posti in essere unitamente a uno dei tre interventi trainanti;
- interventi “trainati” nel caso in cui siano stati compiuti unitamente ad uno o più interventi “trainanti” in ambito energetico, devono comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque arrivare alla classe energetica più alta;
- gli interventi “trainati” conferiscono il diritto alla detrazione anche nel caso in cui non siano legati ad un intervento “trainante” per gli immobili che sono sottoposti a vincolo per i quali non risulta essere possibile compiere gli interventi edilizi “trainanti” in ragione di limitazioni che siano derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali;
- L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.